Art. 14 - comma 2 - L.R. 16/2017
Un albergo residenziale è una struttura ricettiva alberghiera che, differentemente dall’albergo, svolge l’attività ricettiva in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina o di angolo cottura, o, in via recessiva, in camere. Negli alberghi residenziali la capacità ricettiva delle camere non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. Queste strutture possono anche somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
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