Art. 16 - comma 1 - L.R. 16/2017
Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25.
Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.