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Bed & Breakfast

  • NO partita IVA (Non può essere attività d'Impresa;
  • non più di 3 camere;
  • ospitalità e obbligo di somministrazione della prima colazione;
  • senza fornitura di servizi complementari;
  • pulizia quotidiana dei locali;
  • sostituzione di biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
  • L’attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi aggiuntivi che esulino dalla ordinaria conduzione familiare. Non è consentita l’organizzazione di transfer, la vendita di escursioni e di biglietti di accesso a luoghi di cultura e spettacolo.

L.R. 16 del 28 luglio 2017 

In vigore

Direttive di Attuazione

Delib. G.R. n. 1/13 del 8.1.2019

Art. 16 - comma 1

Si intende per "bed&breakfast" l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa; la porzione di immobile adibita all'ospitalità e alla somministrazione della prima colazione può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

In base all'art.16, comma 8 devono essere ricompresi nel registro regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo Univoco Numerico I.U.N. per singola struttura.

Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).

Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN

Obbligo comunicazione degli arrivi e presenze degli ospiti - dati ISTAT, conferiti in via telematica alla Regione attraverso il portale SIRED/ROSS 1000, con credenziali fornite dall'Assessorato Turismo – Uffici Territoriali

Obbligo comunicazione Questura ai fini della Pubblica Sicurezza (art.109 Tulps), attraverso portale Alloggiatiweb con credenziali fornite dall'Ufficio Alloggiati della Questura competente per territorio.

Obbligo di comunicazione alla Regione, attraverso la piattaforma SIRED, dei prezzi praticati (Con circolare del 03/09/2020 del Direttore Generale dell'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna è stata disposta la soppressione dell'obbligo di "comunicazione periodica dei prezzi" da parte delle strutture ricettive (Art. 19, comma 1, lett. b della L.R. 28 lulgio n° 16). Permane comunque l'obbligo di esposizione dei prezzi applicati.)

Apertura: I soggetti interessati a condurre l’attività devono presentare istanza al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.2018.

Il SUAPE, all'atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema.

La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.

Moduli base:

  • F46
  • Planimetrie con indicazione delle camere destinate al B&B e relative superfici utili calpestabili.

Gli Uffici Territoriali dell'Assessorato al Turismo (competenti per territorio) verificheranno la documentazione presentata. Seguirà all'esito favorevole della pratica, l'attribuzione dello IUN e le credenziali per l'accesso al SIRED/ROSS 1000.

REQUISITI TECNICI

Direttive di Attuazione Delib. G.R. n. 1/13 del 8.1.2019

Riportiamo alcuni articoli delle Direttive, ma si rimanda ad una lettura più approfondita al seguente link

Art. 3.
(Caratteristiche dei b&b)


1. L’attività di b&b deve essere esercitata da persone fisiche esclusivamente in forma occasionale. Non è previsto un periodo di chiusura annuale.
2. Non è consentito l’esercizio imprenditoriale dell’attività di b&b2.
3. L’attività può essere svolta da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale dell’immobile (conduttore o locatario, comodatario, ecc.), in tale ipotesi è necessario il consenso all’esercizio dell’attività da parte del proprietario dell’immobile o del titolare del diritto reale.
4. L’attività deve essere esercitata nella casa di residenza anagrafica, che, come stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe e dall’articolo 43 del Codice Civile, deve coincidere con il luogo in cui la persona vive abitualmente in modo stabile.
5. L’attività deve essere esercitata per mezzo della normale conduzione familiare. Non è consentito porre in essere attività o azioni o prestare servizi che normalmente non sono contemplati nella ordinaria conduzione familiare.
6. Non è consentito somministrare cibi e bevande oltre la prima colazione.

Art. 6.
(Requisiti delle camere)


1. Le camere destinate agli ospiti, in numero massimo di tre, devono avere le seguenti dimensioni al netto di ogni locale accessorio:
- 9 mq di superficie minima per la camera singola;
- 14 mq di superficie minima per la camera doppia;
- 4 mq di incremento di superficie per ogni ulteriore posto letto.7
Il numero massimo dei posti letto per camera è stabilito in quattro.
2. Nelle camere può essere aggiunto un posto letto destinato a minori di dodici anni senza l’incremento di superficie di mq. 4.
3. Il numero massimo di dieci posti letto, più un letto aggiunto per camera per minori di anni dodici, può essere raggiunto nel rispetto dei requisiti dimensionali di cui ai commi precedenti e dei limiti derivanti dalla disponibilità dei bagni.
4. Nelle camere deve essere presente l’arredamento minimo costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché armadio o complemento necessario alla sistemazione del vestiario, specchio, lampada e cestino rifiuti.
5. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 7.
(Servizi)


1. Il b&b deve assicurare, oltre la somministrazione della prima colazione, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) sostituzione di biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento in caso di esercizio nei periodi in cui è prevista l’accensione degli impianti termici;
d) recapito postale e telefonico.
2. L’attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi aggiuntivi che esulino dalla ordinaria conduzione familiare. Non è consentita l’organizzazione di transfer, la vendita di escursioni e dibiglietti di accesso a luoghi di cultura e spettacolo.
3. E’ consentita la fornitura del servizio wi-fi.

VAI ALLA SCHEDA S.U.S. (Sportello Unico Servizi)