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CAMPEGGI

Art. 15 - comma 1 - L.R. 16/2017
Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.