Art. 16 - comma 2 - L.R. 16/2017
Si intende per “domo” l’attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di 6 camere in un’unica unità immobiliare o in non più di 2 appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l’uno dall’altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.