- locazioni per periodi sino a 30 giorni;
- solo abitazioni della categoria A/1 a A/11 - tranne A/10;
- non costituiscono attività ricettiva;
- per le persone giuridiche, oltre le 2 unità deve essere costituita la CAV;
- obbligo di trasmissione dei dati sul movimento dei clienti alloggiati all'Assessorato al Turismo (SIRED);
- obbligo di comunicazione di pubblica sicurezza ex art.109 TULPS (AlloggiatiWeb);
- obbligo di esposizione dello IUN (Identificativo Univoco Numerico) nella promozione web.
Download
- Modello Comunicazione al Comune per Persone Fisiche
- Modello Comunicazione all'Assessorato al Turismo per Persone Fisiche
- Modello Comunicazione al Comune per Persone Giuridiche
- Modello Comunicazione all'Assessorato al Turismo per Persone Giuridiche
Iter da seguire (clicca per vedere)
LOCAZIONI BREVI A FINI TURISTICI – ALLOGGI PRIVATI |
Normativa:
|
Art. 21 bis (Locazione occasionale a fini ricettivi) L.R. 28 luglio 2017 n.16 1. La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line. |
Persone fisiche (pur non essendo di competenza specifica di codesto Assessorato, si riporta di seguito quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2017 n.50 e normative successive) contratto di locazione di immobili a destinazione d’uso abitazione (inseriti nella categoria catastale da A/1 a A/11 - tranne A/10) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine etc), di durata non superiore a 30 giorni su base annua (per ogni contratto chiuso), stipulato in forma scritta tra persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. E’ possibile locare anche singole camere. La normativa del 2017 non contempla un numero massimo di giorni su base annua entro i quali l’attività di disponibilità dell’alloggio possa essere resa, nè un numero massimo di immobili.. Quest’ultimo punto però, è stato modificato dall’art. 1, comma 595 della L.178/2020, di seguito riportato: 595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. 596. Il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. 597. All’articolo 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo Le locazioni turistiche non costituiscono attività ricettiva. Possono prevedere anche servizi accessori alla locazione:
|
Persone giuridiche La disciplina della locazione breve recata dal D.L. 50/2017 non si applica alle persone giuridiche. |
Obblighi per il locatore di Alloggio Privato In base all’art. 21 bis della L.R. 16 del 28 luglio 2017 n.16 “Norme in materia di Turismo”, introdotto dall’art. 6 della L.R. 6 luglio 2018 n. 23 recante disposizioni in materia di locazione occasionale ai fini ricettivi si prevede:
Si consiglia inoltre di informarsi circa gli altri adempimento fiscali e tributari previsti (eventuale tassa di soggiorno, cedolare secca etc), non di competenza di questi Uffici, contattando direttamente gli Enti preposti. |
ITER DA SEGUIRE |
Per rendere disponibile l’alloggio per locazioni brevi a fini turistici è necessario seguire il successivo iter: 1) Comunicazione preventiva al Comune competente, in base all’ubicazione dell’immobile circa la disponibilità dell’immobile e l’indicazione del relativo periodo, indicando i dati catastali dello stesso e prestando attenzione a non omettere la categoria che deve essere ricompresa tra A/1 - A/11 (tranne A/10) Qualora gli Alloggi siano più di 1 o abbiano sub differenti, si dovrà compilare un modulo per ciascuno di essi, al fine della successiva attribuzione, a cura dell'Assessorato al Turismo, del codice IUN che identifica ciascun alloggio.
2) compilazione del modulo indirizzato all’Ufficio Territoriale competente, trasmesso via e.mail, pec (tur.or@regione.sardegna.it - tur.or@pec.regione.sardegna.it ) o consegnato a mano direttamente presso gli Uffici siti in Piazza Eleonora, 19 ad Oristano (tel 0783 308 691) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e martedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.00, per l’attribuzione dello IUN e delle credenziali di accesso al Sired, unitamente a copia della comunicazione preventiva trasmessa al comune (anche se il modulo la indica come facoltativa, ma indispensabile ai fini dell’istruttoria) e copia di un documento di identità in corso di validità.
3) presentazione dei 2 moduli su indicati alla Questura competente al fine del rilascio delle credenziali di accesso al portale Alloggiatiweb per la trasmissione obbligatoria dei dati degli ospiti ai fini degli della pubblica sicurezza. |
Assessoradu de su turismu, artesania e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Direzione Generale - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo
Ufficio Territoriale di Oristano
Piazza Eleonora n° 19 - 09170 ORISTANO - Tel. 0783 308 691
REFERENTE TERRITORIALE
Pier Marcello Torchia - ptorchia@regione.sardegna.it
REFERENTE ALLOGGI PRIVATI
Fabrizia Busia - rbusia@regione.sardegna.it