- numero non inferiore ad almeno 3 unità abitative ubicate nello stesso Comune o in Comuni limitrofi
- il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata delle unità abitative
- le unità abitative sono gestite unitariamente in forma imprenditoriale
- le unità sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi
- le strutture devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione
- devono essere assicurati nelle CAV almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
In vigore, ma in attesa dell'emanazione delle Direttive di Attuazione |
Art. 16 - comma 6 Case e appartamenti per vacanze Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi * delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni. n.b.- Sino all’entrata in vigore delle Direttive di Attuazione della L,R. 16/2017, in caso di nuove aperture: l'art. 16 comma 6 della LR 16/2017 sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 7 della 27/98; restano validi i commi 3, 4, 5, e 6. I commi 1 e 2 (definizione della tipologia e servizi minimi obbligatori) sono "condensati" nell'art. 16 comma 6 della LR 16/2017, e dunque sostituiti da quest'ultimo. Il legislatore non ha ritenuto di rinnovare quanto esposto nel comma 7 (periodo minimo e massimo di affitto dell'U.A., che ora può essere anche di un solo giorno o superiore ai tre mesi). Scomparso questo limite e il relativo comma, scompare anche il comma 8 che consentiva deroghe ormai senza senso per un limite che non c'è più. * Circolare del Direttore Generale del 28/10/2020 - Chiarimenti in materia di case e appartamenti per le vacanze (CAV). Per Comune limitrofo si intende “il Comune direttamente confinante con il Comune nel quale l’utente ha individuato la sede principale dell’attività ricettiva”. |
In base all'art.16, comma 8 le C.A.V. sono ricomprese nel registro regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo Univoco Numerico I.U.N. per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE). Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN. |
Obbligo comunicazione degli arrivi e presenze degli ospiti - dati ISTAT, conferiti in via telematica alla Regione attraverso il portale SIRED, con credenziali fornite dall'Assessorato Turismo – Uffici Territoriali. Obbligo comunicazione Questura ai fini della Pubblica Sicurezza (art.109 Tulps), attraverso portale Alloggiatiweb con credenziali fornite dall'Ufficio Alloggiati della Questura competente per territorio. |
Permane comunque l'obbligo di esposizione dei prezzi applicati e dei periodi di apertura e chiusura. Obbligo di comunicazione del periodo di apertura/chiusura attraverso il SUAPE |
Apertura: I soggetti interessati a condurre l’attività devono presentare istanza al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.2018. Il SUAPE, all'atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività. Moduli base:
Gli Uffici Territoriali dell'Assessorato al Turismo (competenti per territorio) verificheranno la documentazione presentata. Seguirà all'esito favorevole della pratica, l'attribuzione dello IUN e le credenziali per l'accesso al SIRED. |
REQUISITI TECNICINelle more dell’emanazione delle Direttive di Attuazione della L.R. 16/2017 si applicano i Requisiti Tecnici della L.R. 27 del 12 agosto 1998. |
L.R. 27/98 – Art.7 Case e appartamenti per vacanze 1. Sono case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) le unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni. 2. Nelle C.A.V. devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali: 3. Nelle C.A.V. possono ulteriormente essere forniti servizi e prestazioni, quali, tra l’altro: 4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande. 5. Le strutture in cui si esercita l’attività ricettiva individuate nel comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione. 6. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità previste dal presente capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate. 7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non può essere fornita ospitalità per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o superiore a tre mesi consecutivi. 8. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale, il sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al precedente comma 7. |