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VILLAGGI TURISTICI

Art. 15 - comma 2 - L.R. 16/2017
Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.


Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:

conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.

Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".

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