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ALBERGHI DIFFUSI

Art. 14 - comma 3b - L.R. 16/2017
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali):

b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;

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