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ALBERGHI RURALI

Art. 14 - comma 3c e  Art. 14  bis - L.R. 16/2017
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali):

c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.

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